dal 31.12.2000 gli immobili trasferiti per successione non sono soggetti a Invim


 

L. 28.12.2001, n. 448

c.m. 31.01.2002, n. 13/E, Agenzia delle entrate

Ai sensi della L. 21.11.2000, n. 342, non sono/erano più soggetti all’INVIM ed all’imposta sostitutiva della stessa (D.L. 28.03.1997, n. 79, art. 11, c. 3, convertito dalla L. 28.05.1997, n. 140) gli immobili trasferiti con successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000, e quelli trasferiti per donazioni effettuate dal 1° gennaio 2001.

 

L’imposta era dovuta, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 00.00.1972, n. 643, sugli incrementi di valore realizzati fino al 31 dicembre 1992, per gli atti di alienazione di immobili a titolo oneroso stipulati fino al 31 dicembre 2001 (anche se registrati dopo tale data).